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Codice
dell'Autodisciplina Pubblicitaria Italiana
35ª edizione, in vigore dal 28 luglio 2003
La 1ª edizione del Codice risale al 12 maggio 1966
Titolo V
Tutela delle creazioni pubblicitarie
Art. 43 - Progetti pubblicitari
Qualora, in vista dell'eventuale futuro conferimento dell'incarico
di amministrare la propria pubblicità, un utente richieda
ad una agenzia o a un professionista, nell'ambito di una gara,
di una consultazione plurima o individuale, la presentazione di
uno o più progetti creativi, deve astenersi dall'utilizzare
o dall'imitare gli aspetti ideativi e creativi del o dei progetti
non accettati o prescelti per un periodo di tre anni dalla data
del deposito del relativo materiale da parte dell'agenzia o del
professionista interessati, da effettuarsi in plico sigillato presso
la Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria,
secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Art. 44 - Avvisi di protezione
Ai fini della tutela delle creazioni pubblicitarie, gli annunci
isolati utilizzati come anticipazione e a protezione di una campagna
debbono essere depositati e pubblicati come stabilito dall'Istituto
dell'Autodisciplina Pubblicitaria, secondo le modalità stabilite
dal Regolamento. I depositi in vigore sono consultabili presso
la sede dell'Istituto e riportati, a titolo informativo, nel
sito Internet dello stesso.
La protezione ha efficacia per un periodo di dodici mesi per gli
annunci stampa e di diciotto mesi per gli annunci audiovisivi,
a far tempo dalla data di pubblicazione.
Art. 45 - Pubblicità svolta all'estero
Gli utenti che vogliono tutelare la pubblicità da loro svolta
in altri Paesi contro possibili imitazioni in Italia, possono depositare
gli esemplari di tale pubblicità presso la Segreteria dell'Istituto
dell'Autodisciplina Pubblicitaria, secondo le modalità stabilite
dal Regolamento.
Il deposito conferisce un diritto di priorità valido per
un periodo di cinque anni dalla data del deposito stesso.
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