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Codice
dell'Autodisciplina Pubblicitaria Italiana
35ª edizione, in vigore dal 28 luglio 2003
La 1ª edizione del Codice risale al 12 maggio 1966
Titolo I
Regole di comportamento
Art. 1 - Lealtà pubblicitaria
La pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta.
Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla.
Art. 2 - Pubblicità ingannevole
La pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione
che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo
di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche,
specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del
prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita,
la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i
premi o riconoscimenti.
Art. 3 - Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche,
dati statistici
Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche
devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche
e dati statistici con limitata validità non devono essere
presentati in modo da apparire come illimitatamente validi.
Art. 4 - Testimonianze
Le testimonianze devono essere autentiche, responsabili e controllabili.
Art. 5 - Garanzie
Le garanzie obbligatorie non possono essere pubblicizzate con modalità tali
da fare ritenere che il loro contenuto sia maggiore o diverso.
Qualora vengano pubblicizzate garanzie maggiori o diverse rispetto
a quelle obbligatorie, la pubblicità deve precisare il contenuto
e le modalità della garanzia offerta, oppure riportarne
una sintetica ma significativa indicazione insieme al contestuale
rinvio a fonti di informazione scritta disponibili presso il punto
vendita o unite al prodotto.
Art. 6 - Dimostrazione della verità dei messaggi
Chiunque si vale della pubblicità deve essere in grado di
dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato di Controllo,
la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni,
illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate.
Art. 7 - Identificazione della pubblicità
La pubblicità deve essere sempre riconoscibile come tale.
Nei mezzi in cui, oltre alla pubblicità, vengono comunicati
al pubblico informazioni e contenuti di altro genere, la pubblicità inserita
deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti.
Art. 8 - Superstizione, credulità, paura
La pubblicità deve evitare ogni forma di sfruttamento della
superstizione, della credulità e, salvo ragioni giustificate,
della paura.
Art. 9 - Violenza, volgarità, indecenza
La pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni
di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei
consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti.
Art. 10 - Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della
persona
La pubblicità non deve offendere le convinzioni morali,
civili e religiose dei cittadini. La pubblicità deve rispettare
la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed
espressioni.
Art. 11 - Bambini e adolescenti
Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono
ai bambini e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti.
Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli
psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre
abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza,
o del loro senso di lealtà.
In particolare questa pubblicità non deve indurre a:
violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose;
ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi
inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti
da parte dei genitori;
sollecitare altre persone all'acquisto del prodotto pubblicizzato.
L'impiego di bambini e adolescenti in messaggi pubblicitari deve
evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
Art. 12 - Salute, sicurezza e ambiente
La pubblicità di prodotti suscettibili di presentare pericoli,
in particolare per la salute, la sicurezza e l'ambiente, specie
quando detti pericoli non sono facilmente riconoscibili, deve indicarli
con chiarezza.
Comunque la pubblicità non deve contenere descrizioni o
rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare le
normali regole di prudenza o a diminuire il senso di vigilanza
e di responsabilità verso i pericoli.
Art. 13 - Imitazione, confusione e sfruttamento
Deve essere evitata qualsiasi imitazione pubblicitaria servile
anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea
a creare confusione con altra pubblicità.
Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del
marchio, della notorietà e dell'immagine aziendale altrui,
se inteso a trarre per sé un ingiustificato profitto.
Art. 14 - Denigrazione
È
vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti
altrui, anche se non nominati.
Art. 15 - Comparazione
È
consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, sotto
l'aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni
e servizi pubblicizzati, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche
essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative di beni
e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono
gli stessi obiettivi.
La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare
rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione.
Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui.
Art. 16 - Variabilità
Un messaggio accettabile per un determinato mezzo o per un determinato
prodotto non necessariamente è accettabile per altri,
in considerazione delle differenti caratteristiche dei vari mezzi
pubblicitari e dei vari prodotti.
Nei casi di cui ai successivi articoli 17, 18, 21, 27, 28 e 46
sono consentiti messaggi che non contengano tutte le informazioni
ivi previste, quando i messaggi stessi si limitino a enunciazioni
generiche.
La conformità di un annuncio pubblicitario alle norme del
Codice non esclude la possibilità, per i mezzi, di rifiutare,
in base alla loro autonomia contrattuale, la pubblicità difforme
da più rigorosi criteri da loro eventualmente stabiliti.
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