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Codice
dell'Autodisciplina Pubblicitaria Italiana
35ª edizione, in vigore dal 28 luglio 2003
La 1ª edizione del Codice risale al 12 maggio 1966
Titolo VI
Pubblicità sociale
Art. 46 - Appelli al pubblico
È soggetto alle norme del presente Codice qualunque messaggio volto
a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche
specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario
apporto di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento
di obiettivi di carattere sociale.
Tali messaggi devono riportare l'identità dell'autore e
del beneficiario della richiesta, nonché l'obiettivo sociale
che si intende raggiungere.
I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente le
proprie opinioni sul tema trattato, ma deve risultare chiaramente
che trattasi di opinioni dei medesimi promotori e non di fatti
accertati.
Per contro i messaggi non devono:
sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della
persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare
ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave
turbamento;
colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non
intendano aderire all'appello;
presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema
sociale per il quale l'appello viene rivolto;
sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all'iniziativa;
sollecitare i minori ad offerte di denaro.
Le presenti disposizioni si applicano anche alla pubblicità commerciale
che contenga riferimenti a cause sociali.
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