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CODICE Autodisciplina Pubblicitaria:

Norme preliminari

1) Regole di comportamento

2) Norme particolari

3) Organi e loro competenza

4) Norme procedurali e sanzioni

5) Tutela delle creazioni pubblicitarie

6) Pubblicità sociale

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Codice dell'Autodisciplina Pubblicitaria Italiana
35ª edizione, in vigore dal 28 luglio 2003
La 1ª edizione del Codice risale al 12 maggio 1966

Titolo VI
Pubblicità sociale


Art. 46 - Appelli al pubblico
È soggetto alle norme del presente Codice qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale.
Tali messaggi devono riportare l'identità dell'autore e del beneficiario della richiesta, nonché l'obiettivo sociale che si intende raggiungere.
I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente le proprie opinioni sul tema trattato, ma deve risultare chiaramente che trattasi di opinioni dei medesimi promotori e non di fatti accertati.
Per contro i messaggi non devono:

sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento;
colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all'appello;
presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l'appello viene rivolto;
sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all'iniziativa;
sollecitare i minori ad offerte di denaro.
Le presenti disposizioni si applicano anche alla pubblicità commerciale che contenga riferimenti a cause sociali.


 

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