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CODICE Autodisciplina Pubblicitaria:

Norme preliminari

1) Regole di comportamento

2) Norme particolari

3) Organi e loro competenza

4) Norme procedurali e sanzioni

5) Tutela delle creazioni pubblicitarie

6) Pubblicità sociale

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Codice dell'Autodisciplina Pubblicitaria Italiana
35ª edizione, in vigore dal 28 luglio 2003
La 1ª edizione del Codice risale al 12 maggio 1966

Titolo III
Organi e loro competenza


Art. 29 - Composizione del Giurì
Il Giurì è composto da un numero di membri compreso fra nove e quindici, nominati dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria e scelti fra esperti di diritto, di problemi dei consumatori, di comunicazione.
I membri del Giurì durano in carica due anni e sono riconfermabili.
L'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria nomina tra i membri del Giurì il Presidente e due Vicepresidenti che svolgono le funzioni del Presidente in assenza di questi.
I membri del Giurì non possono essere scelti fra esperti che esercitano la loro attività professionale in materia di autodisciplina pubblicitaria.

Art. 30 - Composizione del Comitato di Controllo
Il Comitato di Controllo, organo garante degli interessi generali dei consumatori, è composto da dieci a quindici membri nominati dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria e scelti tra esperti di problemi dei consumatori, di tecnica pubblicitaria, di mezzi di comunicazione e di materie giuridiche.
I membri del Comitato di Controllo durano in carica due anni e sono riconfermabili.
I membri del Comitato non possono essere scelti tra esperti che esercitano la loro attività professionale in materia di autodisciplina pubblicitaria.
L'Istituto nomina tra i membri del Comitato il Presidente e i Vicepresidenti.
Il Comitato può operare articolato in sezioni di almeno tre membri ciascuna, presiedute dal Presidente o da un Vicepresidente.

Art. 31 - Principi per il giudizio
I membri del Giurì e del Comitato di Controllo svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento e non in rappresentanza di interessi di categoria. Nell'adempimento dei loro compiti i membri del Giurì e del Comitato di Controllo sono tenuti ad osservare il massimo riserbo.

Art. 32 - Funzioni del Giurì e del Comitato di Controllo
Il Giurì esamina la pubblicità che gli viene sottoposta e si pronuncia su di essa secondo il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.
Nelle vertenze nelle quali non sia coinvolto l'interesse del consumatore, il Giurì, su concorde richiesta delle parti, può costituirsi in collegio arbitrale irrituale decidendo con un lodo. Il Presidente del Giurì stabilisce la relativa procedura caso per caso.
Il Comitato di Controllo:

sottopone in via autonoma al Giurì, anche in seguito a segnalazioni pervenute, i messaggi a suo parere non conformi alle norme del Codice che tutelano l'interesse del consumatore o la pubblicità;
esprime pareri consultivi su richiesta del Presidente del Giurì;
può invitare in via preventiva a modificare la pubblicità che appaia non conforme alle norme del Codice;
può emettere ingiunzione di desistenza ai sensi dell'art. 39;
su richiesta della parte interessata, esprime in via preventiva il proprio parere circa la conformità alle norme del Codice che tutelano l'interesse del consumatore, della pubblicità sottopostagli in forma definitiva ma non ancora diffusa. Il parere viene espresso sotto riserva della validità e completezza dei dati e delle informazioni fornite dalla parte richiedente. A questa condizione l'approvazione impegna il Comitato di Controllo a non agire d'ufficio contro la pubblicità approvata. Le parti nei cui confronti è stato espresso il parere preventivo devono astenersi da ogni utilizzazione del parere medesimo per fini di pubblicità.
In qualsiasi momento il Giurì e il Comitato di Controllo possono richiedere che chi si vale della pubblicità fornisca documentazioni idonee a consentire l'accertamento della veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni o testimonianze usate. Per la valutazione delle documentazioni prodotte il Giurì o il Comitato di Controllo possono avvalersi dell'opera di esperti.
Salvo quanto disposto nel presente Codice, il Giurì e il Comitato di Controllo esplicano le loro funzioni senza formalità.

Art. 33 - Segreteria
La Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria svolge anche l'attività di segreteria per il Giurì e il Comitato di Controllo.
La Segreteria attesta la pendenza di procedimenti avanti il Giurì e, su richiesta degli interessati, ne rilascia certificazione scritta.

Art. 34 - Sede e riunioni
Il Giurì, il Comitato di Controllo e gli uffici di segreteria hanno sede presso l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.
Il Giurì e il Comitato di Controllo e le sue sezioni si riuniscono tutte le volte che se ne presenti la necessità, su convocazione dei rispettivi Presidenti da comunicarsi almeno tre giorni prima della data da essi fissata.
Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza.
Le riunioni del Giurì e del Comitato di Controllo non sono pubbliche.
Il Giurì è validamente costituito con la presenza di almeno 3 membri; il Comitato di Controllo, in seduta plenaria, di almeno 5 membri.
In assenza del Presidente e dei Vicepresidenti assume la presidenza il membro più anziano di età. Il Giurì e il Comitato di Controllo, quest'ultimo in sessione plenaria, deliberano con il voto della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese all'unanimità; in caso contrario la decisione viene demandata al Comitato in sessione plenaria.
Le sezioni del Comitato di Controllo sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri.
Nelle loro riunioni il Giurì e il Comitato di Controllo sono assistiti da un funzionario di Segreteria tenuto al segreto di ufficio e che si allontana al momento della deliberazione del Giurì.

Art. 35 - Amministrazione
Le modalità amministrative relative alle istanze al Giurì e ai servizi resi dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria sono decise dal Consiglio Direttivo.

 

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