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Codice
dell'Autodisciplina Pubblicitaria Italiana
35ª edizione, in vigore dal 28 luglio 2003
La 1ª edizione del Codice risale al 12 maggio 1966
Titolo IV
Norme procedurali e sanzioni
Art. 36 - Istanze al Giurì e segnalazioni al Comitato di
Controllo
Chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività pubblicitarie
contrarie al Codice di Autodisciplina può richiedere l'intervento
del Giurì nei confronti di chi, avendo accettato il Codice
stesso in una qualsiasi delle forme indicate nelle Norme Preliminari
e Generali, abbia commesso le attività ritenute pregiudizievoli.
La parte interessata deve presentare una istanza scritta indicando
la pubblicità che intende sottoporre all'esame del Giurì,
esponendo le proprie ragioni, allegando la relativa documentazione
e i previsti diritti d'istanza.
I singoli consumatori, come le loro associazioni, possono gratuitamente
segnalare al Comitato di Controllo i messaggi pubblicitari ritenuti
non conformi alle norme del Codice di autodisciplina che tutelano
gli interessi generali del pubblico.
Le istanze di azione e di procedimento arbitrale devono essere
indirizzate al Presidente del Giurì; le segnalazioni al
Comitato di Controllo e le richieste di parere preventivo al Presidente
del Comitato di Controllo.
Art. 37 - Procedimento avanti al Giurì
Ricevuta l'istanza, la presidenza del Giurì nomina fra i
membri del Giurì un relatore, dispone la comunicazione degli
atti alle parti interessate assegnando loro un termine, non inferiore
agli otto e non superiore ai dodici giorni liberi lavorativi, per
il deposito delle rispettive deduzioni e di eventuali documenti
e le convoca avanti al Giurì entro il termine più breve
possibile per la discussione orale che dovrà vertere soprattutto
sugli aspetti della controversia che non sia stato possibile trattare
per iscritto.
Alla discussione partecipa un rappresentante del Comitato di Controllo
appositamente delegato.
Nei procedimenti ad istanza di parte, il Presidente del Giurì può richiedere
al Comitato parere consultivo scritto, stabilendo il termine per
il deposito.
Esaurita la discussione, il Giurì:
qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita emette la
propria decisione;
qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di prova
rimette gli atti al relatore, il quale provvede al più presto
e senza formalità alla assunzione degli atti istruttori
ritenuti necessari, esauriti i quali egli restituisce gli atti
al Giurì per l'ulteriore corso del procedimento;
qualora durante il procedimento siano emersi elementi tali da fare
ritenere la sussistenza di violazioni non previste nell'istanza
in esame, le accerta, le contesta, e dichiara d'ufficio, salva
la necessità di disporre la relativa istruttoria.
In qualsiasi momento del procedimento il Giurì può chiedere,
senza formalità, al Comitato di Controllo pareri su qualsiasi
questione.
Avanti al Giurì le parti possono farsi assistere e rappresentare
da legali e consulenti.
Art. 38 - Decisione del Giurì
Il Giurì, al termine della discussione, emette la sua decisione,
il cui dispositivo viene immediatamente comunicato alle parti.
Quando la decisione stabilisce che la pubblicità esaminata
non è conforme alle norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria,
il Giurì dispone che le parti interessate desistano dalla
stessa, nei termini indicati dall'apposito Regolamento autodisciplinare.
Il dispositivo, quando opportuno, fornisce precisazioni sugli elementi
riprovati.
Nel più breve termine il Giurì deposita la pronuncia
presso la Segreteria che ne trasmette copia alle parti e agli enti
interessati.
Le decisioni del Giurì sono definitive.
Art. 39 - Ingiunzione di desistenza
Se la pubblicità presa in esame appare manifestamente contraria
a una o più norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria,
il Presidente del Comitato di Controllo, con proprio provvedimento,
può ingiungere alle parti di desistere dalla medesima.
Il provvedimento, succintamente motivato, viene trasmesso dalla
Segreteria alle parti, con la segnalazione che ciascuna di esse
può proporre motivata opposizione al Comitato di Controllo
nel termine non prorogabile di dieci giorni.
La mancata presentazione dell'opposizione, o l'inosservanza del
termine prescritto, o l'assenza di motivazione, vengono constatate
dal Presidente del Comitato di Controllo. In questi casi l'ingiunzione
acquista efficacia di decisione e, con la relativa attestazione
della Segreteria, viene nuovamente comunicata alle parti affinché vi
si conformino, nei termini indicati dall'apposito Regolamento autodisciplinare.
Se l'opposizione è proposta nel termine stabilito ed è motivata,
l'ingiunzione si intende sospesa. Il Presidente del Comitato di
Controllo, prese in considerazione le circostanze e le ragioni
opposte dalle parti, può decidere, sentito il Comitato,
di revocare l'ingiunzione e di archiviare il caso, dandone atto
alle parti stesse. Qualora invece il Comitato di Controllo ritenga
non convincenti le ragioni dell'opposizione, gli atti vengono trasmessi
al Presidente del Giurì con la relativa motivazione. Se
pure questi giudica non convincenti le ragioni dell'opposizione,
restituisce gli atti al Presidente del Comitato di Controllo che
provvede ai sensi del precedente terzo comma. Se invece ritiene
opportuna una decisione del Giurì, dispone che il procedimento
segua la procedura ordinaria: con ciò l'ingiunzione si considera
revocata.
Art. 40 - Pubblicazione delle decisioni
Tutte le decisioni sono pubblicate, per estratto, a cura della
Segreteria, nel sito Internet dell'Istituto dell'Autodisciplina
Pubblicitaria con i nomi delle parti cui si riferiscono.
Il Giurì può disporre che di singole decisioni sia
data notizia al pubblico, per estratto, a cura dell'Istituto, anche
con i nomi delle parti nei modi e sugli organi di informazione
ritenuti opportuni.
Il testo dell'estratto è predisposto dal relatore e sottoscritto
dal Presidente.
Le parti nei cui confronti la decisione è stata pronunciata
devono astenersi da ogni utilizzazione della decisione medesima
per fini di pubblicità.
Art. 41 - Effetto vincolante delle decisioni del Giurì
I mezzi pubblicitari che direttamente o tramite le proprie Associazioni
hanno accettato il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, ancorché non
siano stati parte nel procedimento avanti al Giurì, sono
tenuti ad osservarne le decisioni.
Art. 42 - Inosservanza delle decisioni
Qualora chi è tenuto ad uniformarsi alle decisioni del Giurì o
del Comitato di Controllo non vi si attenga nei tempi indicati
dall'apposito Regolamento, il Giurì o il suo Presidente
dispongono che se ne dia notizia al pubblico, attraverso gli organi
di informazione indicati dal Giurì medesimo, a cura dell'Istituto
dell'Autodisciplina Pubblicitaria.
A tal fine, ricevuta l'istanza, il Presidente del Giurì,
se l'inottemperanza non è manifesta, dispone che il procedimento
segua la procedura ordinaria; se è manifesta, con proprio
provvedimento succintamente motivato, dispone la pubblicazione
della decisione, dandone comunicazione alle parti interessate e
segnalando la facoltà di proporre opposizione nel termine
perentorio di cinque giorni liberi e lavorativi.
La mancata presentazione dell'opposizione o l'inosservanza del
termine vengono constatati dal Presidente del Giurì. In
questi casi la decisione diventa esecutiva e, con la relativa attestazione
della Segreteria, viene comunicata alle parti interessate.
Se l'opposizione, proposta nel termine, è palesemente infondata,
il Presidente conferma la propria decisione; diversamente la revoca
e dispone che il procedimento segua la procedura ordinaria.
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