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CODICE Autodisciplina Pubblicitaria:

Norme preliminari

1) Regole di comportamento

2) Norme particolari

3) Organi e loro competenza

4) Norme procedurali e sanzioni

5) Tutela delle creazioni pubblicitarie

6) Pubblicità sociale

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Codice dell'Autodisciplina Pubblicitaria Italiana
35ª edizione, in vigore dal 28 luglio 2003
La 1ª edizione del Codice risale al 12 maggio 1966

Titolo IV
Norme procedurali e sanzioni


Art. 36 - Istanze al Giurì e segnalazioni al Comitato di Controllo
Chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività pubblicitarie contrarie al Codice di Autodisciplina può richiedere l'intervento del Giurì nei confronti di chi, avendo accettato il Codice stesso in una qualsiasi delle forme indicate nelle Norme Preliminari e Generali, abbia commesso le attività ritenute pregiudizievoli.
La parte interessata deve presentare una istanza scritta indicando la pubblicità che intende sottoporre all'esame del Giurì, esponendo le proprie ragioni, allegando la relativa documentazione e i previsti diritti d'istanza.
I singoli consumatori, come le loro associazioni, possono gratuitamente segnalare al Comitato di Controllo i messaggi pubblicitari ritenuti non conformi alle norme del Codice di autodisciplina che tutelano gli interessi generali del pubblico.
Le istanze di azione e di procedimento arbitrale devono essere indirizzate al Presidente del Giurì; le segnalazioni al Comitato di Controllo e le richieste di parere preventivo al Presidente del Comitato di Controllo.

Art. 37 - Procedimento avanti al Giurì
Ricevuta l'istanza, la presidenza del Giurì nomina fra i membri del Giurì un relatore, dispone la comunicazione degli atti alle parti interessate assegnando loro un termine, non inferiore agli otto e non superiore ai dodici giorni liberi lavorativi, per il deposito delle rispettive deduzioni e di eventuali documenti e le convoca avanti al Giurì entro il termine più breve possibile per la discussione orale che dovrà vertere soprattutto sugli aspetti della controversia che non sia stato possibile trattare per iscritto.
Alla discussione partecipa un rappresentante del Comitato di Controllo appositamente delegato.
Nei procedimenti ad istanza di parte, il Presidente del Giurì può richiedere al Comitato parere consultivo scritto, stabilendo il termine per il deposito.
Esaurita la discussione, il Giurì:

qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita emette la propria decisione;
qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di prova rimette gli atti al relatore, il quale provvede al più presto e senza formalità alla assunzione degli atti istruttori ritenuti necessari, esauriti i quali egli restituisce gli atti al Giurì per l'ulteriore corso del procedimento;
qualora durante il procedimento siano emersi elementi tali da fare ritenere la sussistenza di violazioni non previste nell'istanza in esame, le accerta, le contesta, e dichiara d'ufficio, salva la necessità di disporre la relativa istruttoria.
In qualsiasi momento del procedimento il Giurì può chiedere, senza formalità, al Comitato di Controllo pareri su qualsiasi questione.
Avanti al Giurì le parti possono farsi assistere e rappresentare da legali e consulenti.

Art. 38 - Decisione del Giurì
Il Giurì, al termine della discussione, emette la sua decisione, il cui dispositivo viene immediatamente comunicato alle parti. Quando la decisione stabilisce che la pubblicità esaminata non è conforme alle norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, il Giurì dispone che le parti interessate desistano dalla stessa, nei termini indicati dall'apposito Regolamento autodisciplinare.
Il dispositivo, quando opportuno, fornisce precisazioni sugli elementi riprovati.
Nel più breve termine il Giurì deposita la pronuncia presso la Segreteria che ne trasmette copia alle parti e agli enti interessati.
Le decisioni del Giurì sono definitive.

Art. 39 - Ingiunzione di desistenza
Se la pubblicità presa in esame appare manifestamente contraria a una o più norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, il Presidente del Comitato di Controllo, con proprio provvedimento, può ingiungere alle parti di desistere dalla medesima.
Il provvedimento, succintamente motivato, viene trasmesso dalla Segreteria alle parti, con la segnalazione che ciascuna di esse può proporre motivata opposizione al Comitato di Controllo nel termine non prorogabile di dieci giorni.
La mancata presentazione dell'opposizione, o l'inosservanza del termine prescritto, o l'assenza di motivazione, vengono constatate dal Presidente del Comitato di Controllo. In questi casi l'ingiunzione acquista efficacia di decisione e, con la relativa attestazione della Segreteria, viene nuovamente comunicata alle parti affinché vi si conformino, nei termini indicati dall'apposito Regolamento autodisciplinare.
Se l'opposizione è proposta nel termine stabilito ed è motivata, l'ingiunzione si intende sospesa. Il Presidente del Comitato di Controllo, prese in considerazione le circostanze e le ragioni opposte dalle parti, può decidere, sentito il Comitato, di revocare l'ingiunzione e di archiviare il caso, dandone atto alle parti stesse. Qualora invece il Comitato di Controllo ritenga non convincenti le ragioni dell'opposizione, gli atti vengono trasmessi al Presidente del Giurì con la relativa motivazione. Se pure questi giudica non convincenti le ragioni dell'opposizione, restituisce gli atti al Presidente del Comitato di Controllo che provvede ai sensi del precedente terzo comma. Se invece ritiene opportuna una decisione del Giurì, dispone che il procedimento segua la procedura ordinaria: con ciò l'ingiunzione si considera revocata.

Art. 40 - Pubblicazione delle decisioni
Tutte le decisioni sono pubblicate, per estratto, a cura della Segreteria, nel sito Internet dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria con i nomi delle parti cui si riferiscono.
Il Giurì può disporre che di singole decisioni sia data notizia al pubblico, per estratto, a cura dell'Istituto, anche con i nomi delle parti nei modi e sugli organi di informazione ritenuti opportuni.
Il testo dell'estratto è predisposto dal relatore e sottoscritto dal Presidente.
Le parti nei cui confronti la decisione è stata pronunciata devono astenersi da ogni utilizzazione della decisione medesima per fini di pubblicità.

Art. 41 - Effetto vincolante delle decisioni del Giurì
I mezzi pubblicitari che direttamente o tramite le proprie Associazioni hanno accettato il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, ancorché non siano stati parte nel procedimento avanti al Giurì, sono tenuti ad osservarne le decisioni.

Art. 42 - Inosservanza delle decisioni
Qualora chi è tenuto ad uniformarsi alle decisioni del Giurì o del Comitato di Controllo non vi si attenga nei tempi indicati dall'apposito Regolamento, il Giurì o il suo Presidente dispongono che se ne dia notizia al pubblico, attraverso gli organi di informazione indicati dal Giurì medesimo, a cura dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.
A tal fine, ricevuta l'istanza, il Presidente del Giurì, se l'inottemperanza non è manifesta, dispone che il procedimento segua la procedura ordinaria; se è manifesta, con proprio provvedimento succintamente motivato, dispone la pubblicazione della decisione, dandone comunicazione alle parti interessate e segnalando la facoltà di proporre opposizione nel termine perentorio di cinque giorni liberi e lavorativi.
La mancata presentazione dell'opposizione o l'inosservanza del termine vengono constatati dal Presidente del Giurì. In questi casi la decisione diventa esecutiva e, con la relativa attestazione della Segreteria, viene comunicata alle parti interessate.
Se l'opposizione, proposta nel termine, è palesemente infondata, il Presidente conferma la propria decisione; diversamente la revoca e dispone che il procedimento segua la procedura ordinaria.

 

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