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Codice
dell'Autodisciplina Pubblicitaria Italiana
35ª edizione, in vigore dal 28 luglio 2003
La 1ª edizione del Codice risale al 12 maggio 1966
Norme Preliminari e Generali
a) Finalità del Codice
Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ha lo scopo di assicurare
che la pubblicità, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente
utile nel processo economico, venga realizzata come servizio per
il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore.
Il Codice definisce le attività in contrasto con le finalità suddette,
ancorché conformi alle vigenti disposizioni legislative;
l'insieme delle sue regole, esprimendo il costume cui deve uniformarsi
l'attività pubblicitaria, costituisce la base normativa
per l'autodisciplina pubblicitaria.
b) Soggetti vincolati
Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria è vincolante per
utenti, agenzie, consulenti di pubblicità, gestori di veicoli
pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro che lo abbiano accettato
direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante
la sottoscrizione di un contratto di pubblicità di cui al
punto d).
c) Obblighi degli enti firmatari
Gli enti firmatari si impegnano ad osservare ed a far accettare
dai loro associati le norme del Codice stesso e dei Regolamenti
autodisciplinari, a dare opportuna diffusione alle decisioni
dell'organo giudicante, nonché ad adottare adeguati provvedimenti
nei confronti dei soci che non si attengano al giudizio dell'organo
stesso o siano recidivi.
d) Clausola di accettazione
Per meglio assicurare l'osservanza delle decisioni dell'organo
giudicante, gli organismi aderenti si impegnano a far sì che
ciascun soggetto ad essi associato inserisca nei propri contratti
una speciale clausola di accettazione del Codice, dei Regolamenti
autodisciplinari e delle decisioni assunte dal Giurì,
anche in ordine alla loro pubblicazione, nonché delle
ingiunzioni del Comitato di Controllo divenute definitive.
e) Definizioni
Agli effetti del Codice il termine "pubblicità" comprende
ogni comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la
vendita di beni o servizi quali che siano i mezzi utilizzati, nonché le
forme di comunicazione disciplinate dal titolo VI.
Il termine "prodotto" comprende qualsiasi oggetto della
comunicazione pubblicitaria e si intende perciò esteso anche
al servizio, metodo, trattamento e simili.
Il termine "messaggio" comprende qualsiasi forma di presentazione
al pubblico del prodotto e si intende perciò esteso anche
all'imballaggio, alla confezione e simili.
Il termine "consumatore" comprende ogni persona cui è indirizzato
il messaggio pubblicitario o che sia suscettibile di riceverlo.
Agli effetti del Codice di Autodisciplina non costituisce pubblicità la
distribuzione a scopo didattico di materiale pubblicitario quando
sia richiesto dagli Istituti scolastici pubblici o privati e l'uso
avvenga sotto il controllo del personale docente.
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