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Codice
dell'Autodisciplina Pubblicitaria Italiana
35ª edizione, in vigore dal 28 luglio 2003
La 1ª edizione del Codice risale al 12 maggio 1966
Titolo II
Norme Particolari
A) Sistemi di vendita
Art. 17 - Vendite a credito
La pubblicità relativa a vendite a credito deve precisare
chiaramente l'entità del versamento iniziale e delle rate
successive, il tasso di interesse e gli oneri accessori nonché il
prezzo totale del prodotto. Essa deve particolarmente precisare
le condizioni di riservato dominio e simili, nonché quelle
della locazione o del noleggio con patto di riscatto.
Art. 18 - Vendite a distanza
La pubblicità relativa a vendite a distanza deve descrivere
chiaramente i prodotti offerti in vendita, i prezzi e le condizioni
di pagamento, le condizioni di fornitura nonché quelle di
annullamento della vendita, qualora siano previste.
Essa deve inoltre indicare identità, sede e indirizzo della
ditta inserzionista.
Art. 19 - Forniture non richieste
È
vietata la pubblicità relativa a forniture non richieste,
che mirino a obbligare il ricevente al pagamento qualora questi
non rifiuti i prodotti fornitigli o non li rinvii al fornitore.
Art. 20 - Vendite speciali
La pubblicità delle vendite speciali, e in particolare quella
relativa alle vendite promozionali, deve indicare chiaramente in
che cosa consiste la favorevole occasione d'acquisto, nonché la
scadenza dell'offerta. Quest'ultima indicazione non è richiesta
sulla confezione.
Art. 21 - Manifestazioni a premio
La pubblicità relativa alle manifestazioni a premio, realizzate
attraverso concorsi od operazioni a premio, deve mettere il pubblico
in grado di conoscere chiaramente e agevolmente le condizioni di
partecipazione, i termini di scadenza e i premi, nonché -
nei concorsi - il loro numero, le modalità di assegnazione
e i mezzi con cui verranno resi noti i risultati.
B) Settori merceologici
Art. 22 - Bevande alcoliche
La pubblicità delle bevande alcoliche non deve contrastare
con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di consumo
ispirati a misura, correttezza e responsabilità. Ciò a
tutela dell'interesse primario delle persone, ed in particolare
dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale
e lavorativa protetta dalle conseguenze connesse all'abuso di bevande
alcoliche.
In particolare la pubblicità deve evitare di:
incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato, e quindi dannoso,
delle bevande alcoliche;
rappresentare situazioni di attaccamento morboso al prodotto e,
in generale, di dipendenza dall'alcol o indurre a ritenere che
il ricorso all'alcol possa risolvere problemi personali;
rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e comunque
rappresentare questi ultimi intenti al consumo di alcol;
associare la guida di veicoli con l'uso di bevande alcoliche;
indurre il pubblico a ritenere che il consumo delle bevande alcoliche
contribuisca alla lucidità mentale e all'efficienza fisica
e sessuale e che il loro mancato consumo comporti una condizione
di inferiorità fisica, psicologica o sociale;
rappresentare come valori negativi la sobrietà e l'astensione
dal consumo di alcolici;
indurre il pubblico a trascurare le differenti modalità di
consumo che è necessario considerare in relazione alle caratteristiche
dei singoli prodotti e alle condizioni personali del consumatore;
utilizzare come tema principale dell'annuncio l'elevato grado alcolico
di una bevanda.
Art. 23 - Prodotti cosmetici e per l'igiene personale
La pubblicità relativa ai prodotti cosmetici e per l'igiene
personale non deve indurre a ritenere che essi abbiano caratteristiche,
proprietà e funzioni diverse da quella di essere applicati
sulle superfici del corpo umano, sui denti e sulle mucose della
bocca, allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, deodorarli,
profumarli, correggerne l'aspetto estetico, ovvero proteggerli
per mantenerli in buono stato.
Tale pubblicità, quindi, pur potendo presentare detti prodotti
come aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari
situazioni patologiche, purché a tale scopo abbiano formule
e ingredienti specifici, non deve indurre il consumatore a confondere
i prodotti cosmetici o per l'igiene personale con i medicinali,
con i presidi medico-chirurgici e coi trattamenti curativi.
Art. 23 bis - Integratori alimentari e prodotti dietetici
La pubblicità relativa agli integratori alimentari e ai
prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi
alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che
non siano realmente possedute dai prodotti stessi.
Inoltre detta pubblicità deve essere realizzata in modo
da non indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare
richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico.
Queste regole si applicano anche agli alimenti dietetici per la
prima infanzia, a quelli che sostituiscono in tutto o in parte
l'allattamento materno e a quelli che servono per lo svezzamento
o per l'integrazione alimentare dei bambini.
Per quanto attiene, in particolare, alla pubblicità degli
integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione
del peso e di altre tipologie specifiche di integratori, valgono
le norme contenute nell'apposito Regolamento, che costituisce parte
integrante del presente Codice.
Art. 24 - Trattamenti fisici ed estetici
La pubblicità relativa ai trattamenti fisici ed estetici
della persona non deve indurre a ritenere che tali trattamenti
abbiano funzioni terapeutiche o restitutive, ovvero abbiano la
capacità di produrre risultati radicali, e deve evitare
richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico.
Art. 25 - Prodotti medicinali e trattamenti curativi
La pubblicità relativa a medicinali e trattamenti curativi
deve tener conto della particolare importanza della materia ed
essere realizzata col massimo senso di responsabilità nonché in
conformità alla scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche
del prodotto.
Tale pubblicità deve richiamare l'attenzione del consumatore
sulla necessità di opportune cautele nell'uso dei prodotti
invitando in maniera chiara ed esplicita a leggere le avvertenze
della confezione e non inducendo a un uso scorretto dei prodotti
medesimi.
In particolare, la pubblicità al consumatore relativa alle
specialità medicinali da banco deve comprendere la denominazione
del medicinale e quella comune del principio attivo; quest'ultima
non è obbligatoria se il medicinale è costituito
da più principi attivi, o se la pubblicità ha il
solo scopo di rammentare genericamente la denominazione del prodotto.
Inoltre la pubblicità relativa alle specialità medicinali
da banco o ai trattamenti curativi non deve:
indurre a ritenere che l'efficacia del medicinale sia priva di
effetti secondari, o che la sua sicurezza o la sua efficacia sia
dovuta al fatto che si tratta di una sostanza naturale;
attribuire al medicinale o al trattamento una efficacia pari o
superiore a quella di altri;
far apparire superflua la consultazione del medico o l'intervento
chirurgico o indurre a una errata autodiagnosi;
rivolgersi esclusivamente o prevalentemente ai bambini o indurre
i minori a utilizzare il prodotto senza adeguata sorveglianza;
avvalersi di raccomandazioni di scienziati, di operatori sanitari
o di persone largamente note al pubblico, o del fatto che è stata
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale, né far
riferimento a certificati di guarigione in modo improprio o ingannevole;
assimilare il medicinale ad un prodotto alimentare, cosmetico o
ad un altro prodotto di consumo;
indurre a ritenere che il medicinale o il trattamento curativo
possano migliorare il normale stato di buona salute, così come
la loro mancanza possa avere effetti pregiudizievoli; a meno che
si tratti di una campagna di vaccinazione;
avvalersi in modo improprio, ingannevole o impressionante di rappresentazioni
delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o lesioni,
o dell'azione del medicinale.
Per quanto attiene, in particolare, alla pubblicità dei
medicinali veterinari valgono le norme contenute nell'apposito
Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Codice.
Art. 26 - Corsi di istruzione e metodi di studio o insegnamento
La pubblicità relativa a corsi di istruzione e metodi di
studio o di insegnamento non deve contenere alcuna promessa di
lavoro né esagerare le possibilità di impiego o di
remunerazione che si offrono a coloro che seguono i corsi stessi
o adottano i metodi proposti e neppure offrire titoli e qualifiche
non riconosciuti o comunque non ottenibili con questi mezzi.
Art. 27 - Operazioni finanziarie e immobiliari
La pubblicità diretta a sollecitare o promuovere operazioni
finanziarie e in particolare operazioni di risparmio e di investimento
in beni mobili o immobili deve fornire chiare ed esaurienti informazioni
onde non indurre in errore circa il soggetto proponente, la natura
della proposta, la quantità e le caratteristiche dei beni
o servizi offerti, le condizioni dell'operazione, nonché i
rischi connessi, onde consentire ai destinatari del messaggio,
anche se privi di specifica preparazione, di assumere consapevoli
scelte di impiego delle loro risorse.
Essa in particolare:
deve evitare, nell'indicare i tassi annui di interesse, di utilizzare
termini quali "rendita" e "resa" nel senso
di sommatoria fra reddito di capitali e incremento del valore patrimoniale;
non deve incitare ad assumere impegni e a versare anticipi senza
offrire idonee garanzie;
non deve proiettare nel futuro i risultati del passato né pubblicizzare
i rendimenti ottenuti calcolandoli su periodi che non siano sufficientemente
rappresentativi in relazione alla particolare natura dell'investimento
e alle oscillazioni dei risultati.
La pubblicità per le operazioni immobiliari deve essere
espressa in forme atte a evitare l'ingannevolezza derivante dal
far passare investimenti mobiliari per immobiliari o dal privilegiare
l'aspetto economico immobiliare senza fornire adeguate indicazioni
sulla reale natura mobiliare dell'investimento.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla pubblicità relativa
all'attività bancaria e a quella assicurativa, quest'ultima
quando sia necessario metterne in evidenza l'aspetto di investimento.
Art. 28 - Viaggi organizzati
La pubblicità relativa ai viaggi organizzati, sotto qualsiasi
forma, deve fornire informazioni complete ed accurate, con particolare
riguardo al trattamento ed alle prestazioni incluse nel prezzo
minimo di partecipazione. L'annuncio deve mettere in evidenza un
invito a considerare con attenzione le condizioni di partecipazione,
di pagamento e di recesso, contenute nella documentazione informativa
o nel modulo di adesione.
Art. 28 bis - Giocattoli, giochi e prodotti educativi per bambini
La pubblicità relativa a giocattoli, giochi e prodotti educativi
per bambini non deve indurre in errore:
sulla natura e sulle prestazioni e dimensioni del prodotto pubblicizzato;
sul grado di abilità necessario per utilizzare il prodotto;
sull'entità della spesa, specie quando il funzionamento
del prodotto comporti l'acquisto di prodotti complementari.
In ogni caso, questa pubblicità non deve minimizzare il
prezzo del prodotto o far credere che il suo acquisto sia normalmente
compatibile con qualsiasi bilancio familiare.
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